Art. 7.
(Organismi esecutori di progetti di cooperazione allo sviluppo).

      1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e le altre organizzazioni di cui all'articolo 24, le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni o loro consorzi, le università e altri enti pubblici non economici.
      2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.
      3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi partner e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti in loco o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore in questo senso deve essere attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche devono essere specificatamente approvate dall'ACS.
      4. Non possono avere accesso ai finanziamenti e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi gli enti e le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente e la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili. Gli enti e le imprese devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare prontamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità competenti,

 

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segnalazioni relative a presunte violazioni che fossero a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti residenti nei Paesi partner, individuati ai sensi dell'articolo 6.